L’amministrazione di sostegno è uno strumento di protezione previsto dall’ordinamento per tutelare chi, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Può rendersi necessaria, ad esempio, quando una persona anziana, con disabilità o in una situazione di particolare fragilità non riesce più a gestire autonomamente il proprio patrimonio, i rapporti con banche e pubbliche amministrazioni, determinate decisioni personali o altri aspetti della vita quotidiana. Il Ministero della Giustizia indica tra i possibili beneficiari anche persone con dipendenze, detenuti e malati terminali, quando ricorrono i relativi presupposti.
Con ItuoiLegali è possibile ricevere assistenza nella valutazione della situazione, nella predisposizione del ricorso e durante il procedimento davanti al Giudice Tutelare, individuando la soluzione più adeguata alle effettive esigenze della persona da proteggere.
Cos’è l’amministrazione di sostegno?
L’istituto è stato introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ed è disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile.
La sua caratteristica fondamentale è la possibilità di costruire una tutela calibrata sulle necessità concrete del beneficiario.
Non significa, quindi, che la persona perda automaticamente la capacità di compiere qualsiasi atto della propria vita.
È il Giudice Tutelare, attraverso il decreto di nomina, a stabilire quali atti potranno essere compiuti dall’amministratore in nome e per conto del beneficiario e quali richiederanno invece la sua assistenza. Il decreto stabilisce inoltre durata dell’incarico, eventuali limiti di spesa e periodicità con cui l’amministratore deve riferire al giudice.
Quando può essere necessario un amministratore di sostegno?
Non è sufficiente guardare esclusivamente alla presenza di una malattia o all’età della persona.
Occorre valutare concretamente se la condizione fisica o psichica determini l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di curare i propri interessi.
L’amministrazione di sostegno può essere valutata, ad esempio, quando una persona non riesce più autonomamente a:
- gestire conto corrente, pensione e risparmi;
- pagare utenze e spese necessarie;
- riscuotere somme o crediti;
- amministrare immobili;
- gestire rapporti con enti pubblici;
- comprendere o compiere determinati atti giuridici;
- affrontare alcune decisioni personali o patrimoniali;
- provvedere stabilmente ai propri interessi.
Ogni situazione, tuttavia, deve essere esaminata individualmente.
Amministrazione di sostegno per una persona anziana
Uno dei casi più frequenti riguarda persone anziane che, a causa del progressivo deterioramento delle proprie condizioni, non riescono più a gestire autonomamente alcuni aspetti della vita quotidiana.
L’età avanzata, da sola, non comporta automaticamente la necessità dell’amministrazione di sostegno.
La misura può invece diventare utile quando alle condizioni della persona si accompagna una concreta difficoltà nel provvedere ai propri interessi.
In questi casi l’amministratore può ricevere dal giudice poteri specifici per occuparsi, ad esempio, della gestione delle entrate e delle spese, dei rapporti bancari o di altri atti necessari alla tutela del beneficiario.
Chi può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno?
Il ricorso non è riservato esclusivamente ai figli o ai familiari più stretti.
Secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia, possono promuovere il procedimento:
- lo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
- il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il tutore;
- il curatore;
- il Pubblico Ministero.
Un ruolo particolare è attribuito anche ai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona: quando vengono a conoscenza di circostanze tali da rendere opportuna l’apertura dell’amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso oppure a informare il Pubblico Ministero.
A quale Tribunale bisogna presentare il ricorso?
Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente per il luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.
La competenza territoriale merita particolare attenzione quando la persona vive stabilmente in una struttura assistenziale o si trova temporaneamente ricoverata altrove.
Ad esempio, le indicazioni operative del Tribunale di Torino distinguono il ricovero permanente in una struttura dal ricovero temporaneo per riabilitazione ai fini dell’individuazione del giudice competente.
Cosa deve contenere il ricorso?
La domanda deve permettere al Giudice Tutelare di comprendere non soltanto le condizioni della persona, ma soprattutto perché sia necessaria la misura e quali poteri siano concretamente richiesti.
In linea generale, occorre indicare:
- generalità del beneficiario;
- sua dimora abituale;
- ragioni per cui viene richiesta la misura;
- condizioni personali e familiari;
- familiari e conviventi indicati dalla legge, se conosciuti;
- situazione patrimoniale ed economica;
- esigenze concrete del beneficiario;
- persona eventualmente proposta come amministratore;
- atti per i quali si ritiene necessaria l’assistenza o la rappresentanza.
La documentazione sanitaria assume normalmente particolare importanza perché deve consentire di comprendere la condizione della persona e le conseguenze che questa produce sulla capacità di provvedere ai propri interessi. Le indicazioni operative degli uffici giudiziari richiedono generalmente certificazione medica e documentazione relativa alla situazione economica e patrimoniale.
Serve obbligatoriamente un avvocato?
Per la presentazione del ricorso per amministrazione di sostegno non è in generale obbligatoria l’assistenza di un avvocato, come specifica il Ministero della Giustizia.
Questo, tuttavia, non significa che ogni procedimento sia semplice.
L’assistenza legale può essere particolarmente utile quando:
- la situazione familiare è conflittuale;
- vi sono patrimoni rilevanti da amministrare;
- esistono immobili, aziende o partecipazioni societarie;
- occorre individuare con precisione i poteri da richiedere;
- alcuni familiari contestano la nomina;
- vi sono dubbi sulla persona da nominare;
- sono necessari atti urgenti;
- la situazione personale o patrimoniale è complessa.
Una corretta predisposizione del ricorso può inoltre consentire al giudice di comprendere fin dall’inizio quali siano le reali esigenze del beneficiario.
Chi viene nominato amministratore di sostegno?
La scelta viene effettuata dal Giudice Tutelare con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.
Quando possibile, vengono preferiti soggetti vicini alla persona, quali il coniuge non legalmente separato, il convivente stabile, un genitore, un figlio, un fratello o una sorella o un parente entro il quarto grado. La legge consente inoltre alla stessa persona interessata di designare preventivamente il proprio futuro amministratore attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La proposta formulata dalla famiglia, quindi, è importante ma non vincola automaticamente il giudice.
Cosa può fare l’amministratore di sostegno?
Non esiste un elenco identico per tutti.
I poteri derivano dal decreto di nomina.
Il giudice può attribuire all’amministratore il potere di compiere determinati atti in nome e per conto del beneficiario oppure stabilire che altri atti possano essere compiuti dal beneficiario soltanto con l’assistenza dell’amministratore.
In concreto, a seconda del decreto, l’attività può riguardare operazioni quali:
- riscossione della pensione;
- gestione delle spese ordinarie;
- rapporti con banche e uffici;
- pagamento di canoni, utenze o assistenza domiciliare;
- riscossione di crediti;
- amministrazione di determinati beni.
Per operazioni particolarmente rilevanti, come la vendita di un immobile o determinati investimenti, può essere necessaria una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.
Per questo l’amministratore deve sempre leggere attentamente il decreto e operare entro i poteri effettivamente conferiti.
Il beneficiario perde la capacità di agire?
No, non automaticamente.
È proprio questo uno degli elementi caratterizzanti dell’amministrazione di sostegno.
La misura viene modellata sulle necessità della persona e il decreto individua gli atti per i quali è prevista la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore.
L’amministratore, inoltre, deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario, informarlo delle decisioni che intende assumere e, in presenza di dissenso nei casi rilevanti, informare il Giudice Tutelare.
L’obiettivo è quindi proteggere la persona senza estendere la limitazione oltre ciò che risulta necessario nel caso concreto.
Cosa succede durante il procedimento?
Dopo il deposito del ricorso, il Giudice Tutelare fissa l’udienza e procede all’esame del beneficiario.
Il giudice può acquisire ulteriori informazioni e disporre anche accertamenti medici. Se la persona non può essere trasportata, questa circostanza deve essere documentata; secondo le procedure adottate dagli uffici giudiziari, il giudice può procedere all’esame nel luogo in cui si trova l’interessato quando ne ricorrono i presupposti.
Terminata l’istruttoria, il giudice decide sulla richiesta e, quando dispone la misura, emette il decreto di nomina indicando dettagliatamente poteri, limiti e durata dell’incarico.
È possibile ottenere un amministratore di sostegno urgente?
Possono verificarsi situazioni nelle quali non sia possibile attendere la conclusione ordinaria del procedimento.
In presenza di effettive ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti provvisori e urgenti per la cura della persona e del patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di specifici atti.
L’urgenza deve essere concretamente rappresentata e documentata nel ricorso.
Quali obblighi ha l’amministratore dopo la nomina?
La nomina non attribuisce una libertà indiscriminata nella gestione dei beni del beneficiario.
L’amministratore deve svolgere l’incarico con fedeltà e diligenza e rispettare rigorosamente i poteri attribuiti dal decreto.
Il decreto stabilisce inoltre la periodicità con cui deve riferire al Giudice Tutelare sull’attività svolta e sulle condizioni personali e sociali del beneficiario.
A seconda del caso, ciò comporta anche la necessità di documentare entrate, spese e operazioni effettuate e di richiedere preventivamente l’autorizzazione giudiziale per gli atti che la richiedono.
L’amministratore di sostegno viene pagato?
L’incarico non prevede ordinariamente un compenso.
Il Ministero della Giustizia precisa che possono essere riconosciuti il rimborso delle spese e, in alcuni casi, un equo indennizzo determinato dal Giudice Tutelare in relazione all’attività svolta.
Non bisogna quindi considerare la nomina come un normale incarico professionale retribuito.
L’amministrazione di sostegno può essere modificata o revocata?
Sì.
Le esigenze del beneficiario possono cambiare nel tempo e il provvedimento può essere adeguato alla nuova situazione.
L’amministrazione può inoltre essere revocata quando vengono meno i presupposti che ne avevano giustificato l’apertura oppure quando la misura non risulta più idonea alla tutela della persona.
La misura non deve quindi necessariamente accompagnare il beneficiario per tutta la vita.
L’assistenza di ItuoiLegali per l’amministrazione di sostegno
La richiesta di un’amministrazione di sostegno riguarda spesso situazioni familiari delicate nelle quali agli aspetti giuridici si affiancano esigenze personali, sanitarie ed economiche.
ItuoiLegali può assistere il beneficiario e i suoi familiari nella valutazione del caso e durante il procedimento davanti al Giudice Tutelare.
L’assistenza può riguardare:
- analisi della situazione personale e familiare;
- individuazione della misura più adeguata;
- raccolta e verifica della documentazione;
- predisposizione del ricorso;
- individuazione degli atti per i quali richiedere i poteri dell’amministratore;
- gestione di eventuali contrasti tra familiari;
- richieste urgenti al Giudice Tutelare;
- assistenza nelle successive istanze e richieste di autorizzazione;
- modifica o revoca della misura quando ne ricorrono i presupposti.
L’obiettivo è predisporre una tutela proporzionata alle reali necessità della persona, evitando limitazioni non necessarie e individuando gli strumenti utili alla cura dei suoi interessi personali e patrimoniali.
L’amministrazione di sostegno consente di tutelare una persona che, anche temporaneamente o soltanto per alcuni aspetti, non riesce a provvedere autonomamente ai propri interessi.
Non comporta necessariamente una generale perdita di autonomia: è il Giudice Tutelare a definire, caso per caso, quali poteri attribuire all’amministratore e quali atti restano nella disponibilità del beneficiario.
Una corretta valutazione iniziale è particolarmente importante per individuare le esigenze effettive della persona, predisporre adeguatamente il ricorso e richiedere al giudice una misura realmente adatta alla situazione concreta.
Domande frequenti sull’amministrazione di sostegno
Il dissenso dell’interessato è un elemento che il giudice deve considerare, ma non determina automaticamente l’impossibilità di adottare la misura. Il Giudice Tutelare deve esaminare il beneficiario e valutare concretamente condizioni, esigenze e necessità di protezione.
La scelta definitiva spetta al Giudice Tutelare e deve essere effettuata nell’interesse del beneficiario. La preferenza manifestata dai familiari non attribuisce automaticamente il diritto alla nomina.
No. Deve attenersi ai poteri e ai limiti stabiliti nel decreto di nomina. Il giudice può anche fissare limiti periodici alle spese effettuabili utilizzando le somme del beneficiario.
La persona interessata può designare anticipatamente chi vorrebbe come proprio amministratore in previsione di una futura eventuale incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. La nomina, quando sarà necessaria la misura, resta di competenza del Giudice Tutelare.
Non può farlo liberamente per il solo fatto di essere stato nominato. Occorre verificare i poteri contenuti nel decreto e, per atti rilevanti come la vendita di un immobile, può essere necessaria una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.
L’attività dell’amministratore è sottoposta al controllo del Giudice Tutelare e deve rispettare il decreto di nomina. In presenza di anomalie o condotte pregiudizievoli è opportuno sottoporre tempestivamente la situazione al giudice affinché possano essere valutati i provvedimenti necessari.





